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STUDIO LEGALE
AVV. SANDRO ORRÙ
Multe

 

 

MULTE
NON PAGATE LA CONTRAVVENZIONE SE... 

 

Ci sono cinque casi in cui l’obbligo del pagamento di una contravvenzione si estingue, cioè perde efficacia:

1. Se la notifica non arriva. Quando si commette un’infrazione, le forze dell’ordine devono comunicarlo spedendo a casa del proprietario del veicolo una “notifica”(il verbale di accertamento con l’importo da pagare).Il verbale che viene lasciato sul parabrezza dell’auto nei casi di divieto di sosta, invece, è un semplice avviso di avvenuta infrazione, ma l’obbligo di pagamento scatta solo all’arrivo della notifica. Se la notifica non arriva, si può non pagare.


2. Se la notifica arriva dopo più di 90 giorni dall’infrazione. Le contravvenzioni devono essere notificate entro 90 giorni dalla data 
dell’infrazione (art.201 del Codice della Strada modificato dalla sentenza n°198\1996 della Corte Costituzionale). Se la notifica arriva oltre questo termine, si può fare ricorso al Prefetto. In pratica, bisogna inviare entro 60 giorni una lettera dello stesso comando che ha spiegando che la multa non è stata notificata nei tempi previsti. Il Prefetto annullerà la contravvenzione

ATTENZIONE!!! Il Prefetto ha 90 giorni di tempo (legge n°340 del 24 novembre 2000) per accogliere o rifiutare un ricorso. E la comunicazione dell’eventuale rigetto deve essere inviata al ricorrente entro 150 giorni dalla data in cui è stato emesso.: Se questi termini (90 o 150 giorni) non vengono rispettati, è possibile opporre un altro ricorso al Giudice di Pace.




3. Se l’ingiunzione non arriva. Le multe vanno pagate entro 60 giorni dal ricevimento della notifica. Se non si paga entro questi termini, si riceverà un’ingiunzione di pagamento per il doppio della cifra notificata all’inizio (più le spese accessorie). Però, se l’ingiunzione non arriva (o arriva dopo più di 5 anni, non è necessario pagarla).



4. Se l’ingiunzione arriva senza che la contravvenzione sia stata notificata.Può capitare di non ricevere mai la notifica di un’infrazione ma vedersi recapitare comunque un’ingiunzione di pagamento (che deve arrivare entro 5 anni dalla presunta infrazione).Se non avete mai cambiato residenza (o se lo avete fatto registrando tempestivamente il cambio di indirizzo sia sulla patente che sulla carta di circolazione) è possibile presentare un’istanza di annullamento. Si tratta di una lettera allo stesso comando che ha elevato la contravvenzione (Servizio contravvenzioni), alla quale va allegata la fotocopia di tutta la documentazione.

ATTENZIONE!! Per presentare l’istanza di annullamento bisogna essere assolutamente certi che la notifica non sia davvero mai arrivata:potrebbe averla ritirata un vicino. In quel caso si pongono dei problemi relativi alla notifica.

 

5. l’ingiunzione arriva dopo più di 5 anni dall’infrazione. Se si riceve l’ingiunzione di pagamento dopo più di 5 anni dalla data dell’infrazione, è possibile non pagarla facendo ricorso al Giudice di Pace. In questo caso bisogna allegare una fotocopia dei documenti e citare nel ricorso l’art.28 della legge n°689 del 24 novembre 1981 (che stabilisce il termine di 5 anni per l’invio dell’ingiunzione). Il ricorso è possibile anche se la data riportata sulla cartella esattoriale è precedente: fa fede il timbro postale(se la comunicazione arriva in ritardo non è colpa vostra).


 

ATTENZIONE!!!! La prescrizione non scatta automaticamente. Perciò non bisogna ignorare l’ingiunzione di pagamento, ma far valere e proprie ragioni con un ricorso al giudice di pace.

 

 


 

 

 


 


 

 

 

 

 



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