Diritto penale
STUDIO LEGALE
AVV. SANDRO ORRÙ
Diritto penale

Domande e risposte 

 
Qual è la differenza tra la denuncia e la querela? 
La denuncia, presentata dal Pubblico Ufficiale o dal privato, è uno dei mezzi attraverso il quale il Pubblico Ministero o la polizia giudiziaria prendono conoscenza di un fatto costituente reato (artt. 331 e ss. c.p.p.). Ai privati è anche concessa la facoltà di presentare denuncia oralmente (art. 333 c.p.p.). Nel caso di denuncia, il procedimento si avvia d'ufficio, cioè senza che sia necessario l'intervento della persona offesa dal reato.
Per poter invece procedere in ordine ad alcuni reati specifici, la legge richiede una ulteriore condizione (c.d. condizione di procedibilità) che consiste frequentemente nella cosiddetta querela (ad esempio per i reati di lesioni, percosse, ingiuria, diffamazione, etc.). Per querela si intende la manifestazione di volontà della persona offesa che si proceda in ordine ad uno specifico reato (artt. 336 e ss. c.p.p.). Anche la querela può essere presentata oralmente (e in questo caso si redige un verbale per iscritto ad opera dell'autorità che la riceve) e può essere altresì rimessa (cioè ritirata) o rinunciata (se non è stata ancora presentata). La legge prescrive inoltre che la querela debba essere presentata entro il termine perentorio di tre mesi.

 
In quanto tempo si prescrive un reato?
La prescrizione del reato determina l'estinzione dello stesso reato sul presupposto del trascorrere di un determinato periodo di tempo.I reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo (e un tempo anche la pena di morte) sono imprescrittibili.L'art. 157 c.p. disciplina il tempo necessario a prescrivere un reato in considerazione della pena stabilita.
La prescrizione estingue il reato:
in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’arresto;
in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’ammenda.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell’aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.
La Corte Cost. con sent. 31.5.1990, n. 275 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 157 c.p., nella parte in cui non prevede che l’imputato possa rinunziare alla prescrizione del reato.
La prescrizione può essere sospesa (e il termine ricomincia a decorrere dal momento della sospensione) o interrotta (e il termine ricomincia a decorrere nuovamente dal momento dell'interruzione), ma in ogni caso i termini previsti all'art. 157 c.p. non possono essere aumentati oltre la metà. 

 
Come si può essere risarciti per il danno prodotto da un reato?
Se si è persona offesa dal reato, per ottenere il dovuto risarcimento, si hanno due possibilità alternative.
La prima possibilità è quella di costituirsi parte civile nel procedimento penale. Con l'atto di costituione di parte civile si determina l'inserzione di una richiesta risarcitoria di natura privatistica nel processo penale, andando ad aggiungere al processo una parte facoltativa (il processo penale, vede infatti come parti essenziali solo lo Stato, rappresentato dal Pubblico Ministero, e l'imputato). Con la costituzione di parte civile, il danneggiato dal reato, oltre a richiedere di essere risarcito per il danno subito, può anche partecipare al processo presentando testi, altri elementi di prova, memorie e consulenze.
Alternativamente alla costituzione di parte civile nel processo penale, il danneggiato dal reato può instaurare un normale procedimento di cognizione per responsabilità da fatto illecito (contrattuale o extracontrattuale) innanzi al tribunale civile, il cui esito sarà peraltro indipendente dal procedimento penale, salvo che al momento dell'instaurarsi del processo civile, nel giudizio penale non sia già stata pronunciata sentenza di primo grado o vi sia già stata costituzione di parte civile (in tale ultimo caso, tacitamente revocata, art. 82 c.p.p.).
Con la previsione di questi due canali alternativi, il legislatore ha voluto far valere il principio dell'indipendenza del giudicato penale rispetto al giudicato civile o amministrativo (salvi i casi di pregiudizialità assoluta del giudizio civile su quello penale in ordine alle controversie su questioni attinenti la cittadinanza e lo stato di famiglia, art. 3 c.p.p.). Nel caso di giudizio civile, il risarcimento richiesto dovrà comprendere anche il danno morale (cioè il danno non patrimoniale), normalmente escluso nelle domande che non trovano origine in fatti costituenti reato. 

 
Quali sono i reati di competenza del giudice di pace?
La L. 468/99 e il relativo D.lgs. di attuazione 274/00 hanno disciplinato la figura del Giudice di Pace penale, assegnando allo stesso la competenza funzionale per alcuni particolari reati in ordine soprattutto a fenomeni di microconflittualità tra privati.
Tali reati sono (art. 5 D.Lgs. 274/00): 
Lesione personale (art. 582 c.p.) 
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) 
Omissione di soccorso (art. 593 c.p.)
Ingiuria (art. 594 c.p.)
Diffamazione (art. 595 c.p.)
Minaccia (art. 612 c.p.)
Furti punibili a querela dell'offeso (art. 626 c.p.) 
Sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.)
Usurpazione (art. 631 c.p.)
Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.)
Invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.)
Danneggiamento (art. 635 c.p.)
Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.)
Ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 581 c.p.)
Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)
Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.)
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.)
Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente (art. 689 c.p.)
Determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.)
Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (art. 691 c.p.)
Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (art. 726 c.p.)
Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori (art. 731 c.p.)
Oltre ad altre fattispecie di reato previste da normative speciali.
Per i reati procedibili a querela, pertanto, la persona offesa avrà la possibilità di richiedere l'esercizio dell'azione penale attraverso il normale strumento della querela, oppure tramite ricorso immediato al Giudice di Pace ai sensi della'art. 21 del D.l.vo 274/00. La presentazione della querela non impedisce comunque che venga successivamente inoltrato anche il ricorso, purché sia rispettato il termine di tre mesi. 

 
Quali sono le caratteristiche dell'ingiuria diffamazione e calunnia?
Commette il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ed è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 516,46.
Commette invece il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) chi offende l'altrui reputazione in assenza della parsona offesa. In questo caso la pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a € 1032,91.
Dall'ingiuria e dalla diffamazione deve distinguersi il reato di calunnia (art. 368 c.p.) che si ha quando taluno, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che abbia l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria, incolpa di un reato una persona che egli sa essere innocente, oppure simula a carico di una persona le tracce di un reato. Per il reato di calunnia la pena è della reclusione da due a sei anni, salvo i casi di aggravante. La giurisprudenza ha chiarito che non è necessario che sia iniziato un procedimento penale a carico della persona offesa dal reato, essendo sufficiente la mera potenzialità che un tale procedimento si avvii. 

 
Percosse e lesioni?
Commette il reato di percosse (art. 581 c.p.) chiunque perquote taluno, se dal fatto non deriva un pregiudizio all'integrità fisica o mentale della persona offesa. La pena è della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a € 309,87.
In caso invece taluno procuri una lesione personale, dalla quale derivi un pregiudizio all'integrità fisica o mentale della persona offesa, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni (art. 582 c.p.).Se il pregiudizio ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna circostanza aggravante, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
La lesione personale è considerata grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
La lesione personale è considerata gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
una malattia certamente o probabilmente insanabile;
la perdita di un senso;
la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. 

 

 



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